22 Marzo 2025

Emendamento della Sen. Maria Cristina Cantù (Proposta di modifica n. 13.0.400) al Ddl 1241

L’emendamento della Sen. Maria Cristina Cantù (Proposta di modifica n. 13.0.400) al Ddl 1241 “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”, approvato in commissione Affari Sociali del Senato lo scorso 6 marzo, intende definire la separazione delle spese socio-assistenziali di rilievo sanitario dalle spese sanitarie, scorporandole dal budget della Sanità pubblica. Per intenderci, si tratta di tutte quelle prestazioni della persona bisognosa di cura e assistenza (come l’igiene personale, la vestizione, la nutrizione, la mobilizzazione) non di carattere prettamente sanitarie ma che per molte persone con una patologia e/o disabilità grave/gravissima sono da ritenersi indissolubilmente connesse con queste, di conseguenza inscindibili da esse.

Esprimiamo la nostra forte contrarietà nei confronti dell’emendamento e avanziamo seri dubbi sulla legittimità della norma, che rischia di abbassare i livelli di tutela sanitaria e ampliare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sociosanitari.

Esiste il timore più che fondato che vi saranno enormi ricadute negative sulla qualità della vita di queste persone. Senza entrare in tecnicismi che sarebbe difficile approfondire in questa sede e che fuorvierebbero il focus della questione, ci interessa sottolineare il dato imprescindibile che, a nostro parere, permea lo spirito della proposta:

L’emendamento, con l’introduzione della restrizione degli oneri sanitari che impone che siano a carico del Fondo Sanitario Nazionale solo le attività strettamente sanitarie, si pone in rotta di collisione con il principio della presa in carico globale della persona, secondo una visione integrata dei suoi bisogni, e dunque socio-sanitaria, riconoscendo per i pazienti non autosufficienti la valenza imprescindibile del nesso funzionale tra l’assistenza sanitaria e quella socio-assistenziale. Di fatto, da una parte significa che al paziente non è garantita la valutazione reale della sua condizione e, dall’altra, che gli oneri dell’assistenza della persona graverebbero sulla famiglia.

Riassumiamo, in un’ottica di tutela effettiva.

Ricordiamo gli artt.:
«Art. 2. – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
«Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
«Art. 32. – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

Inoltre, la retroattività della norma violerebbe principi costituzionali come uguaglianza, certezza del diritto e tutela giurisdizionale, creando disparità tra chi ha già ottenuto sentenze favorevoli e chi ha procedimenti in corso.

La salute e la tutela sociosanitaria delle persone con disabilità non autosufficienti non possono essere messe in discussione con interventi normativi parziali e poco chiari, per non dire pericolosamente tesi a scaricare sulle famiglie ulteriori oneri economici. Un vero e proprio pasticcio: riteniamo indispensabile che vi si ponga rimedio quanto prima.

Alessandro Chiarini

Presidente CONFAD