Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità APS

1. DENOMINAZIONE

In data 21 luglio 2007 è stata costituita con atto privato – registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma con protocollo n. 4316, serie 3, data 27/07/2007 – l’Associazione non riconosciuta, denominata Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità;

In data 30 aprile 2021, all’esito della riforma del Terzo Settore – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – lo statuto dell’associazione è modificato nel presente, facendo assumere alla stessa la qualifica di associazione non riconosciuta di promozione sociale secondo l’art. 35 d.lgs. 117/2017.

A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione sociale sarà “Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità APS” – in breve CONFAD APS – inserendo nella denominazione anche l’acronimo “ETS” o la locuzione “ente del terzo settore” con l’obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

2. SEDE

L’Associazione ha sede legale in Parma, in via Trieste 110/D.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà dotarsi di una o più sedi operative sul territorio nazionale.

3. SCOPI E FINALITA’

L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.
L’Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità, quali:

a. la valorizzazione del ruolo dei caregiver familiari così come sono stati riconosciuti dalla legge 205/2017, art.1, co. 255: “persone che si prendono cura in modo continuativo di un proprio familiare non autosufficiente in ambito domestico ”, che vivono in una condizione di abnegazione totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali (salute, riposo, vita sociale, realizzazione personale). La figura del caregiver è solo ed esclusivamente familiare, secondo quanto già previsto nell’articolo 1 comma 255 della legge 205/2017, ovvero la persona che assiste e si prende parte e cura del coniuge, dell’altra parte dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge del 20 maggio 2016 numero 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 numero 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente è in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3 comma 3, della citata legge 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n 18;
b. la diffusione dell’informazione nel modo più ampio possibile su legislazione, cure, agevolazioni, pratiche burocratiche e quant’altro possa essere utile alle famiglie con disabilità;
c. la promozione dei contatti tra famiglie con disabilità;

d. le attività mirate alla eliminazione delle disparità tra situazioni individuali e territoriali nell’ambito dello Stato Italiano, con particolare riferimento alle Leggi emanate dai diversi Enti Locali, e ad una equa distribuzione delle risorse messe a disposizione dallo Stato sulla sola base delle necessità di sostegno e/o bisogno, a prescindere da qualsiasi patologia e/o evento invalidante;
e. nell’attività di collegamento tra Istituzioni e famiglie con disabilità per l’emanazione di Leggi che guardino solo ed esclusivamente ai bisogni delle famiglie stesse, evitando la dispersione di risorse messe a disposizione dallo Stato per le situazioni di non autosufficienza;
f. l’insieme delle attività che aspirino alla piena attuazione dell’Articolo 3 della Costituzione in tema di parità dei diritti e per la conquista di pari dignità;

g. la promozione ed il sostegno di attività locali per il raggiungimento degli scopi statutari;
h. la collaborazione con Associazioni, Enti ed Istituzioni per finalità che coincidano con gli scopi statutari. Nel raggiungimento di tali finalità l’Associazione può avvalersi di liberi professionisti o d’altri operatori e professionalità che presteranno la loro opera a titolo volontario e gratuito.
i. la piena ispirazione del proprio operato ai principi espressi dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (in inglese Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in sigla CRPD) nonché alla relativa ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità – legge n. 18 del 3 marzo 2009.

4. ATTIVITA’

L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 che precede.
In particolare, l’Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale – di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. – di seguito elencate:
a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;


L’Associazione, in osservanza del principio di cui al precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all’ art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza al Consiglio Direttivo.


Per quanto sopra, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell’ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell’ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.

5. VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e volontari.


L’Associazione accoglie l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.


In caso di necessità, l’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall’art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..


Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l’Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..


Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l’Associazione ove opera quale volontario.


Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l’Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall’art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

6. SOCI

Possono aderire ed iscriversi all’Associazione tutti coloro che partecipino alle attività svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta, accettando le regole dettate dal presente Statuto. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l’elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Possono assumere la qualità di socio anche le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. nonché altresì le associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (art. 35, III comma, D.Lgs. 117/2017).

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

La quota o contributo associativo è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare, qualora lo ritenesse opportuno, la gratuità dell’iscrizione annuale.

7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto :

– di eleggere gli Organi sociali dell’Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;

– di intervenire all’assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;

– di esaminare i libri sociali dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;

– di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione medesima.

I soci sono tenuti :

– all’osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell’eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti a cui l’Associazione è affiliata;

– a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell’art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

– al pagamento – nei termini previsti – della quota o contributo associativo annuale deliberato.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8. AMMISSIONE DEL SOCIO

L’ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell’aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione secondo le modalità da essa stabilite, indicando le motivazioni dell’adesione e le disponibilità di impegno.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione e ad attenersi al presente Statuto all’eventuale Regolamento Interno.

La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, che delibera circa l’ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. L’eventuale esito negativo è comunicato per iscritto all’associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L’eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. Il socio non ammesso avrà facoltà, entro trenta giorni dalla data del rigetto, di richiedere il riesame della domanda di ammissione, rivolgendosi all’organo di revisione – qualora presente – o all’assemblea dei soci. 

Il rinnovo dell’iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L’elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale.

9. ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell’associazione, nonché per causa di morte.

La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all’interno dell’Associazione.

Ferme restando le previsioni dello Statuto, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti a cui l’Associazione è affiliata;

b. svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo via posta ordinaria, via posta elettronica ordinaria o certificata.

In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’Associato in caso di recesso.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

10. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

L’Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 d.lgs. 117/2017;

Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/2017.

11. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, di cui regola l’attività.

E’ composta da tutti i soci dell’associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

Partecipano all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell’esercizio del voto. Alla riunione è invitato a partecipare l’Organo di controllo, ove istituito. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Si applicano il quarto ed il quinto comma dell’art. 2372 codice civile.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del partecipante.

L’Assemblea ordinaria è competente a deliberare su:

  • l’elezione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni;
  • la nomina ogni quattro anni dei componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
  • gli indirizzi dell’azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;
  • l’approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
  • l’approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
  • l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
  • approva il regolamento dei lavori assembleari;
  • ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea straordinaria è competente a delibera sulle seguenti materie:

  • approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  • atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
  • scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione,
  • trasformazione, fusione o scissione dell’associazione,
  • designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione.
  • L’Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide

  • in via ordinaria le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  • le delibere volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L’Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

  • il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
  • ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;  

La convocazione dell’Assemblea deve:

  • essere convocata ufficialmente, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione, a mezzo posta ordinaria, a mezzo posta elettronica o tramite posta elettronica certificata;
  • essere affissa presso la sede sociale;
  • indicare: la data e il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro (24) ore; gli argomenti all’ordine del giorno   e il programma dei lavori.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell’Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l’eventuale approvazione.

I regolamenti disciplinano l’organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo ed amministrativo ed è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 15 componenti.

Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Potranno essere assegnate deleghe dirette agli ulteriori membri del direttivo, qualora il Consiglio lo ritenga necessario, sulle tematiche ritenute prioritarie e di volta deliberate. Qualora fossero designati più Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo dovrà altresì indicare il Vicepresidente vicario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno, al fine di sostenere le proprie progettualità, potrà nominare un comitato esecutivo composto da un minimo di 3 membri scelti tra gli associati regolarmente iscritti.

L’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell’Assemblea, determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.

La durata in carica dei componenti dell’organo è stabilita in quattro anni ed è ammessa a scadenza la rielezione dei singoli membri senza limiti di mandato.

Il Consiglio Direttivo si compone, con diritto di voto, dai soci eletti dall’Assemblea.

In presenza di soci così come previsto dall’art. 6.2 del presente statuto, questi possono essere eletti amministratori.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente e, in caso d’inerzia di quest’ultimo o assenza, dal componente più anziano dell’Organo direttivo con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell’Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
  • redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
  • redigere e presentare all’Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
  • attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
  • svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dall’Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite – anche qualora si svolgano telematicamente – quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 15.7 e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Possono essere candidati all’elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell’Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e le relative modalità di convocazione del neoeletto Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dall’organo.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell’Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:

  • siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
  • sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13. PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell’Associazione.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

Sul Presidente incombe l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l’ordine del giorno, ne presiede le riunioni.

Il Presidente:

  • può  delegare  stabilmente o   di  volta  in   volta  proprie  competenze  al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo;
  • sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
  • ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 19.

Per iniziativa di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

  • siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
  • sia indicato il nome del candidato Presidente;

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Il responsabile dell’amministrazione (cd. Tesoriere), ove eletto:

  • firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
  • cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall’Organo di controllo quando istituito;
  • predispone ed illustra al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

Il Presidente e il responsabile dell’amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

14. RISORSE ECONOMICHE

L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;

b. eredità, donazioni, liberalità e legati;

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l’indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti

locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

15. BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell’Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

Se l’Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.

Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e possono essere

consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

L’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l’Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

  • per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
  • per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell’Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L’istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L’istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

16. EMBLEMA DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si riconoscerà pubblicamente e in ogni suo atto, attraverso l’utilizzo del proprio logo – illustrato in allegato – e consistente in una ellisse verticale di colore sfumato, dal basso verso l’alto, dal grigio scuro al grigio chiaro, al cui interno è riprodotta una mano stilizzata di colore sfumato, dal basso verso l’alto, dal verde al bianco, la quale sostiene un girotondo di figure stilizzate di colore verde unite da cuori di colore rosso.

17. ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l’Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

I componenti dell’Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..

L’Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell’Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l’Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

18. SCIOGLIMENTO

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale o comunque ETS con finalità analoghe, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione   dell’associazione   nel   medesimo,   ovvero   l’adozione   di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

20. NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

EMBLEMA DI CONFAD